Novembre 8, 2016

Prestazioni energetiche – A.P.E.

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Il decreto 63/2013 poi convertito dalla legge 90/2013, nonchè le successive (e numerose) modifiche e integrazioni, hanno introdotto e consolidato l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

Lo studio offre quindi un servizio completo per la redazione degli attestati, nel rispetto delle normative in continuo aggiornamento, ma soprattutto con un occhio di riguardo alle tempistiche, nonchè ovviamente all’aspetto economico.
Molto spesso infatti ci si accorge solo all’ultimo momento della necessità di dotarsi dell’APE.
Particolare sensibilità è quindi posta sulla prontezza per la redazione del documento.


Quando è necessario l’A.P.E.
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“l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Le principali informazioni dell’APE – prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.

Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.”

Cosa comporta la mancata redazione dell’attestato?
“Se l’immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
Se l’immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
Se l’annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.”

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